Cass. civ., I, ord. 18.01.2021 (dep. 17.2.2021), n. 4220
La Corte d’appello di Catanzaro dichiarava lo stato di adottabilità di
un minore in conseguenza della precedente declaratoria di decadenza
dalla responsabilità dei genitori; contro tale sentenza ricorreva per
Cassazione la madre dei minori. La Corte di Cassazione ribadisce il
diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia
d’origine, senz’altro da ritenersi il luogo più idoneo al suo armonico
sviluppo psicofisico; ciò premesso, laddove le insufficienze del nucleo
familiare siano tali da compromettere in modo grave e irreversibile tale
sviluppo, né siano presenti risorse adeguate nelle famiglie di origine,
la Corte ritiene non sia ravvisabile altra via se non l’adottabilità
del minore.
Nella fattispecie in esame nel corso del giudizio di merito era emersa
«l’incapacità di entrambi i genitori di prendersi cura dei minori», già
dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, nonché «la
comprovata impossibilità di un recupero delle capacità genitoriali»; era
altresì emersa l’inadeguatezza delle famiglie d’origine a sopperire
all’inadeguatezza dei genitori, rispetto alla quale anche il supporto
dei servizi territoriali non aveva sortito alcun effetto positivo.
Secondo la Corte, la situazione di abbandono attuale ed irreversibile
dei minori giustifica la declaratoria di adottabilità dei medesimi. Il
provvedimento appare del tutto in linea con la migliore dottrina, che
individua il cuore della disciplina dell’adozione nel diritto del minore
ad avere una famiglia che sia tale da assicurargli affetto, sicurezza e
relazioni interpersonali; tale diritto il minore deve poter veder
garantito in primo luogo nella propria famiglia; laddove ciò non sia
possibile, in una nuova famiglia (quella adottiva) che possa rispondere
al suo interesse sotto il profilo morale e materiale.
In un momento storico in cui si tende ad invocare il diritto alla
genitorialità per tutti è il caso di porre in evidenza quanto, al centro
di tutto, debba porsi il diritto del minore ad una famiglia che sia
tale da garantire il suo pieno ed armonico sviluppo psicofisico e a
soddisfare le sue esigenze.
Il legislatore nazionale (legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la
disciplina dell\'adozione e dell\'affidamento dei minori) ) e le
convenzioni europee, prima tra tutte la Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo stipilata il 20.9.1989, ma anche la Convenzione di
Strasburgo stipulata il 25.1.1996 e la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, impongono una rigorosa verifica delle capacità dei
genitori del minore; capacità attuale ma anche in prospettiva perché,
laddove l’inadeguatezza fosse solo momentanea, vi sono supporti e
risorse che devono essere messi al servizio e a supporto della famiglia
in difficoltà, dovendo e potendo il giudice ricorrere alla stato di
adottabilità solo nel caso in cui la famiglia d’origine risulti essere
inadeguata, nonostante questa rete di supporto.
Anche la giurisprudenza ribadisce che il giudice, nell’accertare lo
stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una
prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso
un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione da parte
dei genitori di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della
responsabilità genitoriale caratterizzata da cura, accudimento,
coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi,
ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., n.
14436/2017).
Il giudice deve quindi tentare prioritariamente un intervento di
sostegno volto a rimuovere situazioni di difficoltà o di disagio
familiare; la dichiarazione dello stato di adottabilità può dirsi
legittima solo quando tale tentativo non abbia avuto effetto positivo e
le situazioni di difficoltà e carenza permangano, così da prevedere come
impossibile un recupero delle capacità genitoriali in un tempo
compatibile con le esigenze e le necessità del minore di vivere in un
contesto familiare stabile ed adeguato.
Si impone quindi non soltanto una verifica della situazione attuale, ma
anche una valutazione prognostica sulle possibilità che i genitori
possano recuperare capacità e competenze in un arco temporale che
rispetti e non sia d’ostacolo alle esigenze di crescita morale e
materiale del minore.
Maria Rita La Lumia - LegalAssociati Verona
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