La cancellazione dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito 231 e delle relative sanzioni a carico dell’ente

Al riguardo la Sezione IV della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006 del 22 febbraio 2022 (ricorrente Metroquadro), ponendosi in consapevole contrasto con una precedente decisione resa dalla Sezione II - sentenza n. 41082 del 10 settembre 2019 (ricorrente Starco) - ha affermato il seguente principio di diritto: ”La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art.590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.

La conseguenza, secondo questa impostazione più rigorosa, è che i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che verranno chiamati a risponderne (limitatamente o illimitatamente) a secondo del regime giuridico dei debiti sociali che connotava la società in vita. 

Appare opportuno, alla luce del suindicato principio, che gli organi societari, impegnati nelle fasi di liquidazione e di successivo scioglimento delle società, ricomprendano nel loro perimetro valutativo anche i rischi di sopravvenienze passive generate dalla pendenza di procedimenti in ambito “231”.

E’ altresì utile valutare la conseguente parziale revisione del Modello organizzativo “231”, al fine di assicurarne adeguatezza e completezza informativa.

Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma
Andrea Cianci - LegalAssociati Torino

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