Il 13 gennaio 2022 è stato emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze un decreto recante “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta digitale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia”, con cui sono state individuate le modalità e le tempistiche per effettuare la comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter, del D. Lgs. 141/2010 da parte dei predetti prestatori di servizi tecnologici, la quale è volta a rendere noto al Ministero dell’economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale.
Tale norma prevede quale condizione per prestare i servizi concernenti l’utilizzo di valute virtuali o di portafogli digitali:
a) l’iscrizione nella sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM);
b) il possesso dei requisiti sanciti dall’art. 17-bis, comma 2, del D. Lgs. 141/2010 (ossia, “per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica”).
Per i prestatori dei servizi inizialmente enunciati, i quali alla data di avvio della sezione speciale dell’anzidetto registro già svolgono l’attività, anche on-line, sul territorio nazionale, e che si trovano in possesso dei requisiti richiamati alla predetta lettera b), è previsto un termine di sessanta giorni entro cui gli stessi sono tenuti ad effettuare la comunicazione sopra menzionata.
È bene ricordare, alla luce di quanto appena sottolineato, che l’art. 4 del decreto qui in commento ordina all’OAM di avviare la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
Per le persone fisiche:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
la cittadinanza;
il codice fiscale;
gli estremi del documento di identificazione;
la residenza anagrafica e il domicilio (se diverso dalla residenza);
un indirizzo di posta elettronica certificato, volto a permettere un dialogo tra il prestatore di servizi e l’OAM;
l’indicazione della tipologia di attività svolta;
la modalità di svolgimento del servizio.
Per le persone giuridiche:
la denominazione sociale;
la natura giuridica del soggetto;
il codice fiscale e/o la P. Iva;
la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;
la sede della stabile organizzazione (per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea);
il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
l’indicazione della tipologia di attività svolta;
la modalità di svolgimento del servizio.
Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’OAM, quest’ultima, verificata la regolarità e la completezza della stessa, oltre che della documentazione allegata, entro quindici giorni autorizza ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Detto termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo che non ecceda i dieci giorni, laddove l’OAM riscontri una incompletezza della comunicazione ovvero ritenga sia necessario integrare la documentazione allegata alla medesima. In tale caso, l’OAM provvede a fornire apposita e tempestiva comunicazione all’interessato, in modo tale da consentire allo stesso di conformarsi a tali richieste entro i successivi dieci giorni.
Qualora l’interessato non fornisca le integrazioni necessarie la comunicazione si considera come non pervenuta, e di conseguenza l’OAM nega la relativa iscrizione nella sezione speciale del registro.
Federico Votta - LegalAssociati Milano
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