Al riguardo, è recentemente intervenuta la Sezione IV della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9006 del 22 febbraio 2022 (ricorrente Metroquadro), che, ponendosi in consapevole contrasto con una precedente decisione resa dalla Sezione II - sentenza n. 41082 del 10 settembre 2019 (ricorrente Starco) - ha affermato il seguente principio di diritto: ”La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’art.590 cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.
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