Il Decreto Legislativo 12 gennaio
2019 n. 14 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, significative
novità sulla gestione precoce della crisi d’impresa ed ai processi relativi ai
casi d’insolvenza. Lo scopo è di preservare e conservare la capacità imprenditoriale
e la continuità aziendale, assicurare il soddisfacimento di tutti i creditori
ed evitare che la concorrenza tra imprese venga alterata a causa della mancata
corresponsione di imposte e contributi sociali.
Per raggiungere i suddetti scopi il
Legislatore ha posto a carico dell’imprenditore l’obbligo di adottare un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a natura e
dimensioni dell’impresa e idoneo a rilevare tempestivamente la crisi d’impresa
e la perdita della continuità aziendale. Ciò con una modifica dell’art. 2086
del Codice civile nel 2019.
Al fine di presidiare in maniera
robusta il contesto in cui opera l’imprenditore, il complesso normativo
contempla anche l’esonero da responsabilità solidale degli Organi di Controllo
se si potrà dimostrare di aver segnalato tempestivamente gli elementi
indicativi dello stato di crisi dell’impresa.
Per operare in conformità alle
norme era ed è necessario che (già dal marzo 2019) l’impresa, secondo il citato
e nuovo art. 2086 c.c., si doti di un idoneo Modello organizzativo-gestionale,
strategico e contabile di allerta capace di produrre dati prospettici
affidabili, oltre che quelli consuntivi, al fine di consentire l’individuazione
tempestiva di eventuali segnali indicativi di una possibile situazione di crisi
aziendale ed evitare situazioni non più rimediabili.
Pertanto, le caratteristiche
principali del Modello devono essere: a) l’adeguatezza alla natura e
dimensione dell’impresa; b) l’idoneità anche a rilevare tempestivamente segnali
di declino, di crisi di impresa e di possibile perdita della continuità
aziendale, nonché ad agevolare l’attivazione senza indugio degli strumenti
disponibili per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale; c)
l’effettiva applicazione e attuazione anche attraverso la formazione; d) la
costante implementazione.
L’adozione del citato Modello
costituisce valido strumento di tutela degli interessi dell’imprenditore, del
suo patrimonio personale, dell’attività e dei creditori.
L’effettiva applicazione del
Modello richiesto dalla norma produce, infatti, significativi benefici per
l’impresa: acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza sul suo reale profilo
di rischio, agevolare l’interazione con il ceto bancario e assicurativo in
quanto instaura un linguaggio di elevato standing con tali business partners,
creare i presupposti per accrescere l’efficienza organizzativa, avviare un
percorso verso obiettivi di sostenibilità del business nel medio e lungo
termine.
Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma