Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 361 del 30 ottobre 2020 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1577 della Commissione, del 21 settembre 2020. Questo regolamento aggiorna, modifica e sostituisce l’Allegato I del reg. (CEE) n. 2658/87 che contiene quella che nel linguaggio corrente è definita dagli operatori come «tariffa doganale comune» o Taric. Il regolamento (UE) n. 1577/2020 è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ed il nuovo Allegato I al reg. (CEE) n. 2658/87 sarà efficace dal primo gennaio 2021.
In realtà, l’Allegato I al regolamento (CEE) n. 2657/87 è un documento
molto più complesso di un semplice elenco di aliquote daziarie e
contiene la Nomenclatura combinata dell’Unione europea. Una
«nomenclatura combinata», infatti, non è una «tariffa», ma un sistema di
classificazione doganale delle merci oggetto degli scambi
internazionali. «Classificazione doganale» e «tariffa doganale» non sono
sinonimi: la seconda presuppone la prima. La classificazione doganale
converte una descrizione merceologica in un codice costituito da una
sequenza numerica, articolata in più livelli. I sistemi di
classificazione non sono altro che un elenco di codici cui corrispondono
i prodotti, strutturato sulla base di categorie merceologiche
periodicamente aggiornate. In questo elenco sono codificate gran parte
delle merci create dall’uomo o esistenti in natura. Le merci che non
sono espressamente «nominate» sono comunque identificabili nell’ambito
della categoria merceologica di appartenenza, attraverso un codice di
nomenclatura residuale attribuito alle merci «non nominate né comprese
altrove» all’interno dell’elenco.
La classificazione è determinante nella definizione delle politiche
commerciali internazionali; quanto più è possibile codificare le merci,
con criteri tendenzialmente uniformi, tanto più è possibile tracciarne e
governarne il movimento negli scambi commerciali; non solo per finalità
tributarie, ma anche per l’applicazione di misure restrittive
extratributarie, ove consentite dall’ordinamento internazionale, di
misure per finalità di sicurezza, di controllo sanitario e, in ultima
analisi, per l’attuazione di tutte le misure stabilite dalle «altre
leggi la cui applicazione è demandata alle dogane», in relazione al
ruolo ad esse affidato e descritto nell’art. 3 del codice doganale
dell’Unione (CDU 2013).
Ai fini doganali la classificazione, oltre che sotto il profilo
tariffario, è determinante anche per i criteri per la determinazione
dell’origine, sia ai fini non preferenziali, sia ai fini preferenziali,
che variano a seconda della tipologia di merce. Oltre a semplificare
gli scambi commerciali tra privati, i sistemi di classificazione sono il
perno attorno al quale ruotano tutte le misure di politica doganale:
non è possibile applicare alcun provvedimento restrittivo o permissivo
(ad esempio, sotto il profilo sanitario, valutario, statistico, ecc.),
senza fare riferimento ad un determinato codice merceologico che
garantisca l’uniforme applicazione del provvedimento nella comunità
commerciale internazionale. Molto più di una semplice «tariffa», dunque.
Le tariffe doganali sono dunque costruite sulla base dei sistemi di
classificazione. Ruolo primario di una tariffa doganale è quello di
individuare, codice per codice, quale sia la tassazione da applicare
alla merce che entra (o, più raramente, anche che esce) dal territorio
dove si applica la tariffa. L’adozione di una tariffa doganale comune
verso l’esterno è altresì l’elemento che contraddistingue le unioni
doganali dalle zone di libero scambio. La Comunità economica europea,
costituita in unione doganale, adottò la propria tariffa doganale comune
con decorrenza dal 1.7.1968 con reg. (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del
28.6.1968. La tariffa fu adottata inizialmente sulla base della
Convenzione di Bruxelles sulla nomenclatura doganale uniforme del
15.12.1950 e, successivamente, con l’Allegato I al reg. (CEE) n. 2658/87
del Consiglio, del 23.7.1987, uniformandola per sezioni, capitoli, voci
e sottovoci alla struttura prevista dalla Convenzione internazionale
sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
del 14.6.1983. Regolamento e Convenzione entrarono simultaneamente in
vigore il primo gennaio 1988.
L’approvazione del reg. (CEE) n. 2658/87 segnò un punto di svolta per i
sistemi di classificazione comunitari, perché con un unico
provvedimento si ottennero tre risultati: l’adeguamento della
nomenclatura comunitaria agli standard imposti dalla Convenzione
internazionale sul Sistema armonizzato; l’adozione di una nuova tariffa
doganale comune con rilevanza esterna, basata sulla medesima
nomenclatura; il superamento del sistema di classificazione NIMEXE che
era stato precedentemente adottato con reg. (CEE) n. 1445/72 del
Consiglio, del 24.4.1972, per la codifica delle merci ai fini delle
statistiche del commercio della Comunità verso i paesi terzi, nonché del
commercio tra gli Stati membri.
La nuova nomenclatura tenne conto delle definizioni generali contenute
nella Convenzione SA del 1983 e della facoltà ivi prevista per i paesi
sottoscrittori di istituire anche nomenclature tariffarie e/o
nomenclature statistiche integrate, o «combinate», sulla base della
codificazione armonizzata. Il reg. (CEE) n. 2658/87 definì quindi
«Nomenclatura combinata» (NC) il nuovo sistema comunitario di
codificazione delle merci, che prevedeva la contestuale indicazione
delle tariffe doganali applicabili alle singole voci e sottovoci della
nomenclatura SA, arricchita dalla sottovoce comunitaria NC e
dall’eventuale indicazione di codici numerici o di «unità supplementari
statistiche» che determinano, in ultima analisi e nella eventuale
estensione massima della sequenza numerica, il c.d. codice Taric laddove
previsto.
Piero Bellante – LegalAssociati Verona
4 febbraio 2021
Estratto da Anasped, Newsletter n. 1/2021
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