La riforma doganale nazionale in attuazione della delega fiscale

 La riforma doganale nazionale in attuazione della delega fiscale

Il 4 ottobre 2024 è entrata in vigore la normativa che adegua le disposizioni dell’ordinamento nazionale italiano al diritto doganale dell’Unione europea. Nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 232 del 3.10.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, recante «[d]isposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi». In questa sede ne offriamo un quadro di insieme, riservando ai prossimi numeri di questa Rivista gli approfondimenti necessari.

Dopo oltre 50 anni di onorato servizio, il d.lgs. n. 141/2024 manda definitivamente in soffitta il testo unico della legge doganale (TULD), approvato con d.P.R. 23.1.1973, n. 43 anch’esso in attuazione di un decreto legislativo delegato. Il TULD è interamente abrogato e dal 4 ottobre scorso è sostituito dalle disposizioni complementari al codice doganale dell’Unione (DCCDU), che sono contenute nell’allegato 1 al d.lgs. n. 141/2024. Alcune disposizioni, contenute invece nel testo del decreto, si occupano principalmente di adeguare alle esigenze di tutela degli interessi erariali la disciplina contenuta nel d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico accise (TUA). Le modifiche riguardano i tabacchi lavorati ed i prodotti ad essi assimilabili ai fini delle imposte di consumo, sia per quanto riguarda il profilo meramente tributario, sia per quanto riguarda il profilo sanzionatorio. 

Altre disposizioni, inserite sempre nel testo del decreto, interessano marginalmente la professione di spedizioniere doganale (o doganalista), rilevante per l’esercizio della rappresentanza diretta in dogana; le disposizioni relative all’accesso alla professione e al suo esercizio sono state trasferite dal TULD al testo del decreto n 141/2024. Le DCCDU, infatti, trattano dell’istituto della rappresentanza diretta in generale, senza soffermarsi sulla figura dei professionisti abilitati ad esercitarla. 

Sono previste delle novità anche in tema di IVA all’importazione. Nei casi di importazione di merci estere, con contestuale richiesta di trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro in sospensione di imposta (c.d. regime 42), l’Agenzia delle dogane dal 4 ottobre scorso «può esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa» (art. 67, comma 2 quater, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 6 d.lgs. n. 141/2024).  

La parte più significativa del decreto attuativo della delega fiscale nella materia doganale è contenuta nell’allegato 1 al d.lgs. n. 141/2024. Viene abrogato il testo unico della legge doganale n. 43/1973 (TULD), carico di storia, per essere sostituito da un elenco di disposizioni comunque estratte dal TULD ed attualizzate al sistema doganale dell’Unione europea. Quest’ultimo è descritto nelle sue linee essenziali nel regolamento di base (reg. (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione) e nei due regolamenti complementari (reg. delegato (UE) n. 2446/2015 e regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015), oltre che essere disciplinato in una miriade di altre disposizioni unionali specifiche.

 Importanti criticità, se non interverranno successive modifiche, potranno emergere dalle disposizioni che introducono il contrabbando per omessa dichiarazione all’esportazione e il contrabbando per dichiarazione infedele, puniti entrambi con la pena della multa, prevista dal codice penale per i delitti. La previsione è temperata dall’aver mantenuto l’analogo illecito amministrativo (ex art. 303 TULD) applicabile in alternativa all’ipotesi penale, che tuttavia non risolverà le possibili criticità sotto il profilo operativo a causa della complessità dei meccanismi applicativi. La parte dedicata alle violazioni doganali apre scenari delicati e complessi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, su cui torneremo nei prossimi approfondimenti.

 Avv. Piero Bellante - LegalAssociati Verona

(*) Estratto da Geotrade, n. 9-10/2024, Rubbettino, Roma, 2024

 

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