Legge sull’equo compenso: rivoluzione copernicana nei rapporti tra imprese e professionisti

 Destinatari dei nuovi precetti (art. 2)

Ø tutte le imprese bancarie e assicurative, loro controllate e mandatarie (esempio: le società di recupero crediti che nell’interesse delle prime, sulle quali andranno poi a riverberarsi gli effetti, stipulano accordi con gli avvocati), e comunque tutte le imprese che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a 10 mln di euro o hanno occupato più di 50 dipendenti;

Ø la pubblica amministrazione e le società da essa partecipate, con l’esclusione delle società veicolo di cartolarizzazioni e delle società addette alla riscossione dei tributi.

 

Beneficiari (art. 2)

 

Ø  tutti i prestatori d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile;

Ø  tutte le società e associazioni professionali.

 

Nullità assoluta di clausole (artt. 1 e 3)

Ø sono radicalmente nulle le clausole che «non prevedono un compenso equo»  dovendosi ritenere iniquo il corrispettivo inferiore «agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi»; i parametri in questione sono quelli fissati dai vari decreti di regolazione degli onorari per le diverse categorie (professioni regolamentate da albi) e da quelli che saranno emanati entro 60 giorni per le professioni non ancora regolamentate;

Ø sono altresì nulle le clausole che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive gratuite, e in genere quelle che gli conferiscono una posizione dominante rispetto al Professionista (es: rinuncia al rimborso di spese, termini di pagamento dei compensi superiori a 60 giorni, addebiti per l’utilizzo di banche dati o software imposti dal Cliente);

Ø altrettanto nulle sono le clausole in cui si prevede, per gli avvocati, che «in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte».

 

Rilevanza e rilevabilità della nullità (art. 3)

È stabilito che la nullità opera solo a favore del professionista e che essa è rilevabile d’ufficio dal giudice. Di conseguenza gli accordi restano validi tranne che per le clausole nulle, che sono sostituite di diritto dalle norme di legge.

 

Rideterminazione del compenso (art. 3):

In caso di violazione dei limiti legali dei compensi, il giudice procede alla loro «rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali».

 

Sanzioni a carico del cliente (art. 4)

A seguito di rideterminazione del compenso per violazione dei minimi inderogabili, il giudice può condannare il cliente ad un indennizzo «fino al doppio della differenza» tra l’equo compenso dovuto e quello fissato nel contratto: in pratica il triplo della parte di compenso «evasa».

 

Sanzioni a carico dei professionisti (art. 5)

Gli ordini professionali sono tenuti ad adottare ed applicare apposite disposizioni disciplinari atte a garantire il rispetto, da parte dei professionisti, dei minimi tariffari.

 

Poteri di intervento repressivo degli ordini professionali (art. 5)

È previsto che i consigli nazionali dei vari ordini professionali possano adire direttamente l’autorità giudiziaria per far rilevare (e sanzionare) le violazioni delle disposizioni sull’equo compenso.

 

Controlli (art. 10)

È istituito presso il Ministero della giustizia un «Osservatorio nazionale sull’equo compenso» cui spetta, tra gli altri, il compito di «segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso». Al momento non è chiarito di quali poteri ispettivi si possa avvalere l’Osservatorio, ma non è difficile ipotizzare che possa ottenere il supporto della Guardia di finanza, come avviene per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Protocollo d’Intesa del 19 febbraio 2015) in ambito di verifica del rispetto delle Leggi sulla protezione del consumatore e della concorrenza.

 

Foro competente (art. 3)

È stabilito, a dispetto di ogni diversa pattuizione, che la (ri)determinazione dell’equo compenso del professionista, e ogni conseguente statuizione, spetti al «tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio».

 

Adozione di Convenzioni Standard concordate (art. 6)

Sarà facoltà delle Imprese destinatarie della Legge, concordare con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali convenzioni relative ai compensi, che saranno ritenuti a tutti gli effetti «equi».

 

Disciplina transitoria (art. 11)

La nuova normativa non si applica alle «alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore». Questo significa che gli incarichi conferiti prima del 20 maggio 2023 continueranno ad essere regolati dalla Legge vigente all’epoca dell’affido. Ovviamente, le usuali convenzioni «quadro» in vigore con Imprese destinatarie delle nuove regole saranno influenzate dal doveroso rispetto dell’equo compenso per tutti i nuovi incarichi. Ciò alla luce della normale dinamica del c.d. contratto normativo, che non fa sorgere vincoli immediati tra le parti, ma si limita a disciplinare il contenuto dei futuri accordi; questi ultimi, ovviamente, sensibili allo ius superveniens, nel senso che dovranno rispettare le nuove regole legali intervenute successivamente alla stipulazione del contratto-quadro.

 

Giuliano Votta - LegalAssociati Milano

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