Messa alla prova dell’ente responsabile di illecito 231. Breve nota a ordinanza del Trib. Perugia del 7.02.2024

Interessantissima e innovativa l’ordinanza del 7.02.2024 del Tribunale di Perugia ove viene, in contrasto con l’incidenter tantum contenuto nella sentenza delle SS.UU. della Suprema Corte (sent. n. 14840/23), ritenuto ammissibile l’istituto della messa alla prova anche nei confronti dell’ente e non soltanto delle persone fisiche coinvolte in un procedimento 231.

A sostegno della sua tesi il Tribunale ritiene possibile l’applicazione analogica delle norme penali più favorevoli anche all’ente sul presupposto che  non vi è motivo di negare una parità di trattamento tra la persona fisica e quella giuridica e che anche a quest’ultima può essere consentita la riparazione non solo attraverso il risarcimento del danno ma anche con la prestazione di attività socialmente utili (nel caso di specie l’ente incriminato aveva finanziato un corso di formazione per studenti sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).

Avv. Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma



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