Con la decisione in epigrafe la Corte suprema di cassazione ha ribadito, ove ve ne fosse ancora bisogno, che non esiste alcun automatismo tra la condanna della persona fisica rappresentante dell’ente e l’ente stesso. Nell’ipotesi delittuosa in esame - omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche – la condanna delle figure responsabili dell’adozione delle misure di prevenzione non è titolo sufficiente di per se per la condanna dell’ente.
Nei riguardi di quest’ultimo va, infatti, condotto un accertamento autonomo volto ad individuare la presenza o meno del richiesto suo «interesse» o «vantaggio» (art. 5 d.lgs. n. 231/01) che, nei reati colposi, quale quello sottoposto all’esame della Corte, può consistere nel classico risparmio di costi o di tempi, derivanti dall’omissione di misure di prevenzione richieste ma più onerose sotto il profilo economico (risparmio di costi) o più impegnative sotto il profilo organizzativo (risparmio di tempo produttivo).
Merita ricordare, in questa sede, il caso opposto esaminato dalla suprema Corte circa l’ammissibilità della condanna dell’ente in presenza di assoluzione della persona responsabile (Cassazione penale, sez. 3, n. 438913 del 31 ottobre 2023).
Avv. Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma