La proposta di legge n. 806
dello scorso 19 luglio in tema di “modifiche al codice di procedura penale
in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e
memorie digitali” ha previsto l’introduzione di seguito all’art. 254-bis c.p.p.
dell’art. 254-ter c.p.p.
rubricato “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e
memorie digitali”, in forza del quale “al sequestro di dispositivi e
sistemi informatici, smartphone e memorie digitali l’autorità giudiziaria può
procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente: a) le ragioni
che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il
bene appreso e l’oggetto delle indagini; b) le operazioni tecniche da svolgere
sul bene appreso e i criteri che saranno utilizzati per selezionare, nel
rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per
il prosieguo delle indagini”.
Il disegno di legge ha altresì proposto l’inserimento
all’articolo 354 co 2 c.p.p. della seguente disposizione: “La
copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché,
ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle
48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse
investigativo previste dall’articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso
contrario il pubblico ministero procede all’immediata restituzione della copia
informatica all’avente diritto”.
In ossequio al dettato della
sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 27 luglio 2023 (Caso Matteo
Renzi), il 15 febbraio 2024 è stato presentato in Commissione Giustizia al
Senato un emendamento che punta ad una maggiore “aderenza ai principi della
giurisprudenza costituzionale sui dati a contenuto comunicativo al
bilanciamento tra garanzie degli indagati ed esigenze di indagine, e alla
armonizzazione della disciplina di sequestri e intercettazioni”.
La proposta rinnova
completamente la formulazione originaria dell’art. 254-ter c.p.p., distinguendo
e disciplinando le tre fasi del sequestro di dispositivi informatici: 1)
apprensione del dispositivo; 2) duplicazione dei contenuti; 3) selezione e
sequestro dei dati
FASE 1
Nel corso delle indagini
preliminari, il GIP, a richiesta del PM, dispone con decreto motivato il
sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie
digitali, sulla base di due
presupposti: 1. Necessità per la prosecuzione delle indagini, in relazione alle
circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta; 2.
Rispetto del criterio di proporzione
FASE 2
Il Pubblico Ministero provvede
alla duplicazione del dispositivo con procedura partecipata: si duplicano tutti
i dati presenti e quelli accessibili (in cloud). ECCEZIONI
·
procedimenti di cui agli artt. 406, co.
5-bis, e 371-bis, co. 4-bis, c.p.p.
·
pericolo per la vita o l’incolumità di
una persona o la sicurezza dello Stato
·
concreto pregiudizio per le indagini in
corso
·
pericolo attuale di cancellazione o
dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.
FASE 3
All’esito dell’analisi il
Pubblico Ministero:
- dispone il sequestro di dati aventi
contenuto non comunicativo: 1. strettamente pertinenti al reato; 2. nel
rispetto dei criteri di necessità e proporzione;
- chiede al giudice il sequestro
dei dati aventi contenuto comunicativo: si applica la disciplina delle
intercettazioni (presupposti, utilizzabilità).
DISTRUZIONE DEL DUPLICATO È
DISPOSTA DAL GIUDICE CON:
- archiviazione
- sentenza non più soggetta ad
impugnazione, salva possibilità di richiesta di distruzione anticipata dei dati
non necessari per il procedimento.
ECCEZIONE: per motivate esigenze
specifiche.
Qui le
slides relative all’emendamento, a cura dell’Ufficio legislativo del Ministero.
Qui gli
atti relativi al disegno di legge n. 806.
Avv. Silvia
Reynaud - LegalAssociati Torino