Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

La proposta di legge n. 806 dello scorso 19 luglio in tema di “modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali” ha previsto l’introduzione di seguito all’art. 254-bis c.p.p. dell’art. 254-ter c.p.p. rubricato “Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali”, in forza del quale “al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali l’autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente: a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l’oggetto delle indagini; b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e i criteri che saranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini”.


Il disegno di legge ha altresì proposto l’inserimento all’articolo 354 co 2 c.p.p.  della seguente disposizione: “La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall’articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all’immediata restituzione della copia informatica all’avente diritto”.

 

In ossequio al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 27 luglio 2023 (Caso Matteo Renzi), il 15 febbraio 2024 è stato presentato in Commissione Giustizia al Senato un emendamento che punta ad una maggiore “aderenza ai principi della giurisprudenza costituzionale sui dati a contenuto comunicativo al bilanciamento tra garanzie degli indagati ed esigenze di indagine, e alla armonizzazione della disciplina di sequestri e intercettazioni”.

 

La proposta rinnova completamente la formulazione originaria dell’art. 254-ter c.p.p., distinguendo e disciplinando le tre fasi del sequestro di dispositivi informatici: 1) apprensione del dispositivo; 2) duplicazione dei contenuti; 3) selezione e sequestro dei dati

 

FASE 1

Nel corso delle indagini preliminari, il GIP, a richiesta del PM, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie

digitali, sulla base di due presupposti: 1. Necessità per la prosecuzione delle indagini, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta; 2. Rispetto del criterio di proporzione

 

FASE 2

Il Pubblico Ministero provvede alla duplicazione del dispositivo con procedura partecipata: si duplicano tutti i dati presenti e quelli accessibili (in cloud). ECCEZIONI

·      procedimenti di cui agli artt. 406, co. 5-bis, e 371-bis, co. 4-bis, c.p.p.

·      pericolo per la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato

·      concreto pregiudizio per le indagini in corso

·      pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi.

FASE 3

All’esito dell’analisi il Pubblico Ministero:

- dispone il sequestro di dati aventi contenuto non comunicativo: 1. strettamente pertinenti al reato; 2. nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione;

- chiede al giudice il sequestro dei dati aventi contenuto comunicativo: si applica la disciplina delle intercettazioni (presupposti, utilizzabilità).

 

DISTRUZIONE DEL DUPLICATO È DISPOSTA DAL GIUDICE CON:

- archiviazione

- sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva possibilità di richiesta di distruzione anticipata dei dati non necessari per il procedimento.

ECCEZIONE: per motivate esigenze specifiche.


Qui le slides relative all’emendamento, a cura dell’Ufficio legislativo del Ministero.
Qui gli atti relativi al disegno di legge n. 806.

 

Avv. Silvia Reynaud - LegalAssociati Torino

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