Tutela del trattamento dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679). Limiti alla produzione in un procedimento giurisdizionale civile di un documento contenente dati personali. Sentenza CGUE del 2 marzo 2023 nella causa C‑268/21.

Si riportano per estratto gli interessanti principi stabiliti dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in materia di limiti alla produzione in giudizio (civile) di documenti contenenti dati personali di terzi in ossequio al principio di tutela degli stessi nei paesi dell’Unione allorché gli stessi vengano trattati per finalità diverse dalle quali erano stai inizialmente raccolti ovvero, come nel caso esaminato, per la loro produzione in giudizio.
In tal caso, secondo i giudici dell’Unione e in conformità al dettato del Reg. UE 2016/679 il giudice nazionale deve ponderare gli interessi contrapposti delle persone interessate secondo un principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi oltreché di minimizzazione.

Di seguito il chiaro dispositivo della decisione: 

“Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: tale disposizione si applica, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione come elemento di prova di un registro del personale contenente dati personali di terzi raccolti principalmente ai fini dei controlli fiscali.

2) Gli articoli 5 e 6 del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione gli interessi delle persone di cui trattasi e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui trattasi e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.”

Agostino De Zordo - LegalAssociati Roma

Indietro