Gli artt. 34-37, della L. n. 675/96, prevedono sanzioni penali a carico dei soggetti che, rispettivamente, omettano o trasmettano una infedele notificazione del trattamento di dati personali al Garante, compiano un illecito trattamento dei medesimi dati, non adottino le misure necessarie per la sicurezza del trattamento, nonché si astengano dallosservare i provvedimeti adottati dal Garante. Alcune di queste fattispecie di reato costituiscono loggetto delle denunce inoltrate dal Garante per la protezione dei dati personali alla magistratura, proprio in questi giorni. Sono stati denunciati soggetti privati, titolari del trattamento dei dati, che non hanno provveduto ad informare lAutority del trattamento stesso, prima del suo inizio (art. 34). Nel mirino sono finiti anche titolari del trattamento che hanno dato inizio allattività senza ottenere il previo consenso dellinteressato (art. 35). Infine, una struttura sanitaria pubblica è stata denunciata per non aver adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati degli aziani in cura (art.36). Nel primo caso la sanzione prevista è quella della reclusione da tre mesi a due anni; nel secondo caso quella della reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione dei dati, da tre mesi a due anni; nellultimo caso la pena prevista consiste nella reclusione sino ad un anno. Nellipotesi in cui dal fatto derivi un danno, la reclusione va da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.