Lart. 1 prevede un divieto generale per gli esercenti che, singoli o associati, detengano una quota superiore al 50%, della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede lesercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza; lasciando implicitamente intendere che il divieto non opera per gli esercizi che non raggiungono tale soglia di copertura. Il regolamento prevede inoltre obblighi di informazione e di pubblicità a vantaggio dei consumatori e sanzioni amministrative per gli esercenti che non rispettano tali previsioni. Lesercente, quindi, che non ricopra una posizione dominante nellambito della provincia ove svolge la propria attività, e che intenda effettuare una vendita sottocosto, dovrà darne comunicazione al Comune. Così dispone lart. 1, comma 4 : La vendita sottocosto [ ] deve essere comunicata al Comune dove è ubicato lesercizio almeno 10 giorni prima dellinizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dellanno: ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Altrettanto stringenti sono, poi, gli obblighi di informazione nei confronti del consumatore, che si intende tutelare. Si pensi alla comunicazione relativa alla indicazione chiara e inequivocabile dei prodotti in vendita sottocosto, del quantitativo disponibile per ogni tipo di prodotto, nonché del periodo di vendita. Ladeguamento a tali disposizioni tutela gli interessi legittimi degli esercizi concorrenti, quindi, garantisce il rispetto della libera concorrenza.