Nel caso di specie, la Consob aveva autorizzato lofferta al pubblico di titoli finanziari atipici da parte di una società quotata, senza aver previamente verificato la diffusione di false informazioni relative al capitale della stessa società offerente. Secondo la Corte di Cassazione, poiché lAutorità di vigilanza ha il dovere di assicurare leffettività dei minimi standard informativi, sarebbe dovuta intervenire anche con iniziative istruttorie, subito dopo aver accertato che linformativa rivolta al pubblico non corrispondeva ai parametri minimi previsti, al fine di impedirne la diffusione. Si pensi, innanzitutto, alle gravi conseguenze, in termini economici, che possono derivare ad un risparmiatore dalle informazioni contenute nel prospetto informativo e non veritiere. La Suprema Corte, inoltre, si è preoccupata di colpire, con questa pronuncia, comportamenti illeciti della Consob per lesione dellaltrui libertà contrattuale: in ipotesi come questa sussistono i presupposti della responsabilità civile per aver omesso il controllo su informazioni false, le quali inducono il risparmiatore a concludere un contratto, che una corretta informazione non avrebbe indotto a concludere. La pronuncia ha portata singolare, poiché racchiude nel campo di tutela tracciato dallart. 2043 c.c. un interesse che non presenta le caratteristiche di un diritto soggettivo e contribuendo ad affermare la responsabilità civile della pubblica amministrazione.