Lart. 1 del disegno di legge sopraccitato introduce, allart. 282 bis del c.p.p., una nuova misura coercitiva per impedire, al convivente che abbia assunto un comportamento integrante gli estremi del reato, di perseverare nella condotta violenta nelle more delle indagini preliminari e del processo. Lallontanamento dalla casa familiare, infatti, il divieto di frequentare i luoghi abituali per la vittima, e lobbligo di corrispondere un assegno nei casi di difficoltà di sostentamento per questultima, segnano un inevitabile passo avanti nella protezione delle persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare, che abbiano subito violenza da parte dellex convivente. Si sottolinea, inoltre, che lordine di pagamento dellassegno assume comunque il valore di titolo esecutivo: in caso di inottemperanza, questultimo varrà ai fini dellesecuzione forzata sul patrimonio dellobbligato. La legge prevede, inoltre, allart. 2, una serie di misure di protezione, i c.d. ordini di protezione impartiti dal giudice, valide nel caso in cui ci sia pericolo di un pregiudizio grave per lintegrità fisica e morale del convivente, e la condotta non integri gli estremi del reato perseguibile dufficio. Tali ordini di protezione consistono negli stessi provvedimenti adottati dal giudice in presenza di reato, oltre allintervento dei servizi sociali presenti sul territorio e delle associazioni istituite a sostegno delle donne e dei minori vittime dei maltrattamenti. Si noti, comunque, che questi provvedimenti possono essere adottati ove non sia già pendente un procedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio (art. 8).