La definizione di danno biologico formulata dal legislatore, contiene un importante spunto di riflessione. Il danno biologico, infatti, viene definito come quello suscettibile di accertamento medico-legale; accertamento, questultimo, che deve avvenire nel singolo caso concreto e sulla base della storia clinica, documentata, del paziente. Ciò dovrebbe eliminare la prassi, ormai consolidata, che ritiene sufficiente, ai fini del risarcimento, la più agevole valutazione medico-legale del danno biologico stesso. Un altro interessante spunto di riflessione è offerto dal contenuto del comma 4, art.5, secondo il quale il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. In assenza di criteri di riferimento e di limiti per lulteriore risarcimento, il giudice è libero di disattendere i parametri fissati dalla legge, in considerazione delle condizioni personali del danneggiato. Potrebbe quindi risultare vanificato lintento del legislatore che ha provveduto a fissare dei criteri omogenei per la liquidazione dei danni derivanti dalle microlesioni.