Il Garante della Privacy rileva che anche nei casi, previsti dallart. 20 della c.d. legge sulla privacy (L. n. 675/96), in cui la comunicazione dei dati non necessiti di un previo consenso dellinteressato, il titolare del trattamento ha lobbligo di accertare che la libera comunicazione non contrasti con il divieto contenuto in altra normativa di settore. Nel settore bancario, il segreto è un principio di portata generale, che discende dagli obblighi di buona fede nellesecuzione del contratto, dagli usi e dalle consuetudini bancarie, nonché dal codice deontologico di settore e dalla contrattazione collettiva relativa al personale bancario. In sostanza, le disposizioni della legge sulla privacy, e in particolare lart. 20 citato, non possono essere utilizzate per contrastare il rigore, che le banche devono adottare, nel mantenere il segreto sulle informazioni che riguardano i propri clienti. La banca titolare del trattamento, quindi, che senza il consenso dellinteressato, comunichi a terzi informazioni su un proprio cliente, porrà in essere un trattamento dei dati scorretto, pertanto in contrasto con lart. 9 della stessa legge sulla privacy. Con la decisione, il Garante ha precisato che il consenso preventivo non è necessario nei casi i cui la comunicazione avvenga in adempimento di obblighi legali o contrattuali.