Tizio aveva stipulato, nel 1993, un contratto di mutuo con una banca, al tasso annuo costante, per i primi cinque anni, del 15,55%. Tizio conveniva in giudizio la banca e richiedeva il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. In corso di causa veniva pubblicata la legge 108/96, che ha modificato il secondo comma dellart. 1815 c.c. (secondo cui se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi). Il Tribunale e la Corte dAppello respingevano la domanda di Tizio. La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha accolto il ricorso di Tizio ed ha disposto il rinvio della causa ad altra sezione della Corte dAppello. Secondo la Corte, infatti, è vero che la legge 108/96 non è retroattiva e che è, quindi, insuscettibile di operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo; ma è anche vero che la stessa legge si deve applicare agli stessi contratti, anche se limitatamente alla regolazione di effetti ancora in corso. Quindi, in presenza di un rapporto di mutuo non ancora esaurito allentrata in vigore della legge 108/96, a causa del perdurare dellobbligazione di corrispondere, oltre ai ratei di somma capitale, anche gli interessi, deve essere valutata leventuale nullità della relativa clausola, in relazione ai tassi-soglia fissati dalla nuova disciplina.