La Corte ribadisce che il contratto di agenzia dà luogo a un rapporto di durata e che le parti possono prevedere la possibilità di modificare le clausole contrattuali allo scopo di meglio adeguare il rapporto in relazione alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo. E necessario, tuttavia, che il potere unilaterale di modifica così concesso abbia dei limiti in modo da non escludere la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti; ed è anche necessario che il potere così delimitato sia esercitato dal titolare con losservanza dei principi di correttezza e di buona fede. La valutazione sullosservanza o meno di questi principi, da parte del preponente, spetta, comè ovvio, al giudice di merito.