La giurisprudenza in materia di requisiti per la validità della cosiddetta doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie di cui allart. 1341, II comma, c.c., è vastissima. La sentenza in esame aggiunge un ulteriore principio a quelli finora conosciuti (es. richiamo del contenuto della clausola nellelenco sottoposto alla seconda firma), da tenere presente nella materia, con lavvertenza che la verifica sulla validità o meno delle doppie sottoscrizioni è unindagine che deve essere compiuta caso per caso. Il principio generale, tuttavia, è quello secondo cui il contraente deve essere posto in grado di poter individuare ed accettare, tra le altre, le clausole effettivamente più onerose.