Si tratta di una sentenza che conferma il precedente orientamento manifestato, in materia, dalla Corte di Cassazione. La banca che negozia i titoli di credito effettua laccreditamento sul conto corrente del cliente salvo buon fine, conservando la facoltà di stornare le somme relative, nel caso in cui la banca trattaria non effettui il pagamento del titolo. Il benefondi ha quindi natura esclusivamente di informazione interna, tra istituti di credito, e non ha rilevanza verso terzi, come più volte sottolineato dallA.B.I.. Tuttavia, si segnala che la Corte dAppello di Roma, con sentenza n. 18.4.84, ha ritenuto legittimo il cosiddetto benefondi con blocco dei fondi, in base al quale una banca trattaria aveva considerato non disponibili le somme del proprio correntista, portate da un titolo presentato alla banca negoziatrice, elevando protesto su altri titoli del proprio correntista emessi successivamente a quello per cui era stato concesso il benefondi, e risultanti privi di sufficiente provvista.