Con tale sentenza la Suprema Corte, discostandosi dallorientamento precedente, che indicava quale unico criterio quello temporale della durata del primo matrimonio, ha recepito linterpretazione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 419/99, ha ritenuto legittimo il ricorso da parte del giudice ad altri criteri e parametri, quali appunto la valutazione delle situazioni economiche dei soggetti coinvolti. Sembra essersi, finalmente, risolta unannosa questione, che ha registrato, nel passato, un vivace contrasto giurisprudenziale. Dai primi anni 90 ad oggi, numerose decisioni diametralmente opposte sono state rese dalla Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 11121/94, che ampliava i margini di discrezionalità del magistrato, oltre al pur sempre principale criterio indicato dallart. 9 della legge sul divorzio, fino alla recente sentenza n. 158/98 che, allopposto, conferma quale unico criterio quello indicato dallart. 9 citato. Propizia ed attesa, è giunta la citata sentenza della Corte Costituzionale, che ha focalizzato lintenzione del legislatore nella volontà di assicurare allex coniuge, cui sia stato attribuito lassegno di divorzio, la continuità del sostegno economico, mediante la reversibilità della pensione, non trascurando, tuttavia, di considerare la funzione solidaristica svolta dalla pensione di reversibilità, anche nei confronti del coniuge superstite.