Il professionista aveva dichiarato di svolgere attività di revisore contabile, curatore fallimentare ed economista di azienda in seno ad uno studio associato di dottori commercialisti e di svolgere attività di consulenza tributaria di tipo occasionale e sporadico, concedendo pareri anche gratuiti, in evenienze non professionali o connaturate a eventi eccezionali e non ricorrenti. Queste dichiarazioni non sono state ritenute determinanti dal Consiglio di presidenza per la giustizia tributaria, che aveva ritenuto sussistere una situazione di incompatibilità con lincarico di componente della commissione tributaria ed aveva dichiarato la decadenza del professionista dallincarico. Il T.A.R. Veneto conferma tale valutazione, ritenendo che anche per leconomista di impresa si verifichi quellinterferenza tra lattività libero professionale e quella di giudice tributario, non consentita dalla legge.