La Corte Costituzionale ritiene ormai superate le giustificazioni che stavano alla base del principio contenuto nel comma 2, dellart. 299 c.c. Non ha fondamento, infatti, la convinzione secondo la quale il figlio illegittimo non riconosciuto dai propri genitori, debba essere tutelato nascondendo un cognome imposto dallUfficiale di stato civile, nellipotesi in cui si tratti di adottato maggiorenne. Questultimo, infatti, essendo ormai una persona adulta, ha una posizione familiare e sociale da tutelare, rispetto alla quale il cognome originario [ ] è un segno distintivo che costituisce parte integrante dellidentità personale[ ]; la sua eliminazione, quindi, si risolve in unoggettiva lesione della predetta identità, con conseguente violazione dellart. 2 della Carta fondamentale. La Corte, quindi, riconosce lillegittimità della disposizione in esame al fine di tutelare il diritto, altrimenti disconosciuto, del figlio naturale non riconosciuto al proprio nome, quello originariamente attribuitogli dallUfficiale di stato civile e che è ormai divenuto segno distintivo della sua identità personale. Leliminazione del cognome originario, nel caso di maggiorenne adottato, determina, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento tra figli non riconosciuti e figli legittimi, in violazione del principio di uguaglianza, sancito allart. 3 della Costituzione.