La sentenza in esame si colloca nel solco dellorientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità e di merito. Il contratto di assicurazione può essere annullato, nel caso in cui concorrano le seguenti condizioni: 1) lassicurato deve aver fornito allassicuratore delle informazioni inesatte o reticenti, con dolo o colpa grave; 2) la dichiarazione resa deve avere contribuito, viziandolo, alla formazione del consenso dellassicuratore. Incombe su questultimo lonere di provare linesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo o la colpa grave del contraente che le ha rese. Lelemento soggettivo doloso non si sostanzia in artifici o in altri mezzi fraudolenti, bastando la coscienza dellinesattezza o della reticenza, nonché la volontarietà della dichiarazione inesatta o reticenza. Lassicurato, da parte sua, per evitare lannullamento del contratto, deve provare che lassicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta o alla reticenza. Il contratto di assicurazione viziato nei termini appena esposti, può essere caducato non solo attraverso lazione di annullamento, ma anche attraverso il semplice rifiuto, da parte dellassicuratore, di corrispondere la somma assicurata, con leccezione inadimplenti non est adimplendum; ovvero, mediante lazione di accertamento dellinadempimento dellassicurato.