Nella fattispecie il locatore aveva ottenuto nei confronti del conduttore un provvedimento di sfratto per mancato pagamento dei canoni di locazione. Il Pretore aveva accolto la richiesta del locatore nonostante il conduttore lamentasse lo stato di degrado in cui si trovava limmobile, nonché il mancato adempimento degli obblighi facenti capo al locatore. Il Tribunale di Bologna riformava la sentenza dichiarando legittima la mancata corresponsione dei canoni di locazione per linadempimento del locatore medesimo. La Cassazione interviene con una nuova riforma alla sentenza impugnata, e sulla base dellart. 1460 c., secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se laltro non adempie [ ], ritiene, però, che leccezione di inesatto adempimento formulata dal conduttore postuli la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti. Nel caso di specie, il conduttore ha continuato a godere dellimmobile nonostante la presenza di vizi, ed ha ricevuto, conseguentemente, la prestazione del locatore. Non può lo stesso sospendere lintera sua prestazione, poiché in questo caso mancherebbe la proporzione tra i due inadempimenti. Al limite, secondo la Corte, la presenza di vizi nellimmobile abitato, poteva giustificare solo una riduzione dello stesso canone proporzionata allentità del mancato godimento.