Nel caso di specie, il conduttore di unarea di servizio per il rifornimento di carburante si era rivolto allamministrazione comunale per ottenere la concessione a realizzare degli interventi edificatori sullarea stessa. Lamministrazione comunale aveva rigettato la sua richiesta sulla base della mancata legittimazione del soggetto richiedente. Aveva, altresì, sottoposto il rilascio della concessione stessa, al consenso di tutti i proprietari dellarea. Il T.A.R. Veneto adito con ricorso, ha rilevato come lart. 4, della legge n. 10 del 1977, preveda che la concessione è data dal sindaco dal proprietario dellarea o a chi abbia titolo per richiederla. Conseguentemente, è legittimato a chiedere la concessione anche chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento edilizio, costituendo, tale diritto, titolo legittimante. Il Tribunale è giunto a questa conclusione in considerazione dellinterpretazione data alla legge regionale del Veneto, n. 61 del 1985, la quale include tra i titoli legittimanti, appunto, ogni diritto personale compatibile con lintervento da realizzare. Nel caso concreto, il contratto di locazione dellarea costituiva un titolo idoneo per il tipo di opere autorizzate, di carattere non irreversibile e temporalmente collegate alla gestione del distributore di carburanti, oggetto della locazione stessa.