La legge n. 248/2000 ha introdotto nella legge c.d. sul diritto dautore, lart. 181 bis, relativo allobbligo, da parte dei produttori ed importatori, di apporre il contrassegno SIAE su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette, destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso, a scopo di lucro. Il contrassegno SIAE, così apposto, diventa segno distintivo dellopera dellingegno, tutelando i diritti dellautore. Il regolamento di attuazione n. 338/2001 prevede, allart. 4, le modalità di rilascio del bollino, statuendo che la SIAE provvede in materia entro 10 gg. dalla ricezione delle richieste degli interessati, i quali hanno lonere di allegare documentazione relativa allopera, agli autori [ ]. Allart. 6 disciplina, altresì. la dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno, che gli interessati possono presentare alla SIAE, per programmi utilizzati esclusivamente mediante elaboratore e che non contengano opere, o loro parti, superiore al 50%. Il regolamento, inoltre, prevede, dei casi in cui non è necessario né il bollino, né la dichiarazione sostitutiva. Tra questi rileva quello relativo ai programmi scaricati da server o da Internet e salvati sul disco fisso dellutente. Lutilizzo, quindi, deve escludere lo scopo di lucro.