Lart. 63, comma 1, disp. att. del codice civile, prevede che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dallassemblea, lamministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Le delibere dellassemblea condominiale, infatti, se non vengono impugnate entro il termine previsto dallart. 1137, comma 1, c.c., divengono obbligatorie per tutti i condomini, compresi quelli assenti o dissenzienti. Lo stato di ripartizione delle spese, quindi, così come approvato dallassemblea, costituisce il presupposto necessario della prova scritta del credito nei confronti del condomino moroso, e consente allamministratore, in rappresentanza del condominio, di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante leventuale opposizione. Il problema potrebbe porsi nel caso in cui lamministratore non sia in grado di fornire la prova del credito, costituita dallo stato di ripartizione della spesa, approvato dallassemblea. A questo punto soccorre in aiuto la pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale mancanza non impedisce di ricorrere al procedimento di ingiunzione, potendo il condominio fornire la specifica prova scritta dellesistenza del credito vantato nei confronti del condomino moroso, attraverso i verbali di assemblea. In questo caso, il decreto ingiuntivo ottenuto non sarà immediatamente esecutivo, ma non è da escludere lipotesi che lo stesso decreto divenga provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione, nel caso in cui lopposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.