La sentenza della Corte di Cassazione ha sconfessato le precedenti pronunce di merito, che avevano assolto dal reato di cui allart. 623 c.p., alcuni dipendenti di unazienda, che licenziatisi e successivamente impiegati in altra azienda potenzialmente concorrente della prima, avevano comunicato, ai nuovi dirigenti, notizie relative alla tecnologia e alle modalità di produzione di una certa macchina. Le pronunce di merito partivano dal presupposto che le notizie, destinate a rimanere segrete e tutelate dallart. 623 c.p., fossero solo quelle da cui scaturiva loriginalità del prodotto e delle sue modalità di produzione. La Corte di legittimità ha, invece, affermato che né loriginalità, né la novità sono caratteristiche essenziali delle notizie destinate a rimanere segrete, facendovi rientrare anche il know-how aziendale. La Cassazione è giunta a tale conclusione, anche sulla base del contenuto del bene giuridico tutelato dalla norma, il quale consiste nel, diritto personale dellimprenditore allorganizzazione dellattività economica, diritto al quale corrisponde lobbligo di fedeltà e correttezza, cui sono tenuti i suoi dipendenti, ai sensi dellart. 2051 c.c..