Nel caso di specie, lUfficio IVA di Arezzo aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, in assenza della autorizzazione della Direzione Regionale delle entrate competente, prescritta dallart. 52, comma 2, d. lgs. n. 546/1992. Il contribuente, quindi, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che aveva accolto le domande dellAmministrazione Finanziaria. Il ricorrente, in particolare, afferma che [ ] la mancanza dellautorizzazione è causa di inammissibilità dellappello, rilevabile di ufficio, in quanto attiene ai presupposti processuali [ ]. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso statuendo che [ ] la norma che prevede lautorizzazione trascende i limiti dei rapporti di subordinazione gerarchica, per espandersi come norma di garanzia erga omnes, che consente al contribuente di riconoscere che dietro il singolo Ufficio cè una scelta processuale dellAmministrazione Finanziaria, la quale se ne assume la responsabilità e garantisce che tale scelta sia ispirata ai criteri di buon andamento e imparzialità dellAmministrazione stessa (art. 97, commi 1 e 2 Cost.) [ ].