Secondo lart. 10 della legge n. 675/96 gli interessati, ovvero i soggetti cui si riferiscono i dati sottoposti a trattamento, devono ricevere, al momento della raccolta dei dati, una informativa, orale o scritta, in relazione al titolare e al responsabile del trattamento dei dati personali, alle finalità e alle modalità del trattamento, ai diritti garantiti dalla legge, nonché allambito di comunicazione e diffusione dei dati. Linformativa di cui allart. 10 riveste una particolare importanza, costituendo il presupposto necessario affinché linteressato possa validamente esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali. In caso di omessa comunicazione dellinformativa, lart. 39 della legge n. 675/96 prevede lapplicazione di una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Il Garante ha, quindi, emanato delle ordinanze-ingiunzioni, avverso le quali il responsabile della violazione può proporre opposizione nel termine di trenta giorni, avanti il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.