Il titolare di una agenzia di mediazioni immobiliari cita in giudizio le parti di un contratto di compravendita, che, qualche anno prima, aveva provveduto a mettere in contatto per la conclusione dellaffare, avente ad oggetto lo stesso immobile successivamente compravenduto. Il mediatore, non avendo ricevuto la provvigione, adisce il giudice per laccertamento del suo diritto. In primo grado la sua domanda viene accolta, ma la sentenza di merito viene riformata dal giudice dappello che non riconosce il suo diritto alla provvigione. In questo senso si esprime anche la Corte di Cassazione, la quale rileva come, nella fattispecie, il contratto si sia concluso tramite una persona diversa dal mediatore incaricato. Il diritto alla provvigione, infatti, non deve essere riconosciuto in capo al soggetto che si sia limitato a segnalare laffare ad altri, il quale abbia proceduto personalmente a ricercare il contraente e a mettere in contatto le parti del contratto successivamente concluso. Presupposto indispensabile, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione, è la sussistenza di un nesso causale tra lattività concretamente volta e la conclusione dellaffare.