Il regolamento n. 1049/2001, sancendo il pubblico accesso a tutti i documenti dellUnione Europea, offre una definizione piuttosto ampia del termine documento. Documento, infatti, deve intendersi qualsiasi contenuto informativo, sia cartaceo, sia informatico, sonoro o visivo, che abbia ad oggetto iniziative, decisioni e provvedimenti rientranti nelle politiche di competenza delle singole Istituzioni dellUnione Europea. Laccesso ai documenti avverrà previo invio di una richiesta scritta alle Istituzioni competenti, le quali si impegneranno a fornire una risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa. Il costo della consultazione varia in considerazione della quantità del materiale informativo e del luogo di destinazione, ma può non comportare alcun esborso nel caso in cui il cittadino vi acceda in loco. Il regolamento prevede, altresì, dei casi in cui il diritto di accesso possa subire delle limitazioni. Si ricorda lipotesi in cui la divulgazione del documento sia potenzialmente lesiva dellinteresse pubblico in relazione alla sicurezza pubblica, alla difesa, alle relazioni internazionali e alla politica finanziaria, economica o monetaria della Comunità Europea o di un singolo Stato membro, nonché in ordine alla vita privata delle persone.