Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiarisce linterpretazione che deve essere adottata nei confronti dellespressione affari conclusi direttamente dal preponente, contenuta nellart. 1748, comma 2, c.c. Nello svolgimento di un contratto di agenzia, laffare si intende concluso direttamente dal preponente, qualora nel rapporto che lega questultimo allacquirente non si interponga alcun soggetto. Lo scambio delle prestazioni corrispettive, infatti, deve avvenire in maniera immediata e diretta tra le due parti contraenti. Nel caso di specie, lagente godeva di un diritto esclusivo di promuovere la vendita di prodotti commerciati dal preponente, mediante assunzione degli ordinativi raccolti presso i clienti visitati, ad eccezione dei grossisti, espressamente riservati alle visite del preponente. Le vendite sulle quali lagente pretendeva la provvigione erano state effettuate da un grossista, il quale acquistava i prodotti commerciati presso il preponente e li poneva in vendita al dettaglio, attraverso propri venditori. La Corte di Cassazione nega il diritto alla provvigione dellagente, sul presupposto che le vendite effettuate dal grossista, in quanto tale, non possano essere considerate concluse direttamente dal preponente.