Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dagli affidatari di un minore, vittima di un incidente stradale, avvero la sentenza della Corte dAppello che aveva escluso la loro legitimatio ad causam. Secondo il Giudice di merito, infatti, gli affidatari non potevano vantare alcun diritto al risarcimento del danno patrimoniale e/o morale derivante dalla morte del minore. La decisione presupponeva il vincolo meramente affettivo che unisce laffidatario e il minore ed il carattere di temporaneità dellistituto dellaffidamento, che, a sua volta, è finalizzato al reinserimento del minore nella famiglia di origine. La Corte di Cassazione, con una inversione di tendenza, ritiene che in presenza di un rapporto duraturo, ininterrotto e caratterizzato da una costante e premurosa assistenza delladulto nei confronti del minore, inserito nella famiglia di questultimo sin dalla tenerissima età, debba essere riconosciuto al rapporto stesso una valenza non solo affettiva, ma anche giuridica. E ragionevole ritenere, quindi, che dalla morte del minore derivi agli affidatari una sofferenza e un turbamento tali da legittimarli a chiedere il risarcimento delle conseguenze dannose. Diversamente, non troverebbe giustificazione il riconoscimento giuridico, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, della convivenza more uxorio, caratterizzata da stabilità, natura affettiva e para-familiare.