Lart. 156 del codice civile prevede che in caso di separazione personale dei coniugi (sia essa di natura consensuale o giudiziale), il giudice provveda a stabilire, a favore del coniuge che non abbia redditi sufficienti al proprio sostentamento e a carico dellaltro coniuge, un assegno c.d. di mantenimento. Il medesimo articolo, però, non prevede che limporto di tale assegno debba essere adeguato periodicamente agli indici di svalutazione monetaria, al fine di preservarne nel tempo il potere di acquisto. Tale adeguamento automatico è invece previsto per lassegno che il giudice prevede a favore del coniuge economicamente svantaggiato, in sede di divorzio. Fino alla sentenza in commento, quindi, si verificava una notevole disparità di trattamento tra il coniuge economicamente più debole, in sede di divorzio, e quello economicamente svantaggiato, in sede di separazione personale. La Corte di Cassazione ha ritenuto di applicare in via analogica la disciplina tipica dellassegno divorzile anche a quello di mantenimento, in caso di separazione personale dei coniugi. Ne consegue, che nel caso in cui la parte non abbia richiesto ladeguamento dellassegno agli indici di rivalutazione monetaria e il giudice non vi abbia provveduto, la parte interessata possa richiedere lintegrazione del provvedimento, ove nemmeno la parte obbligata vi provveda spontaneamente.