Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso promosso dalla parte acquirente in un contratto di compravendita immobiliare, questultimo risolto in conseguenza allinadempimento del venditore. Lacquirente impugna la sentenza del giudice di merito, lamentando unapplicazione eccessivamente rigorosa del disposto contenuto nellart. 1223 c.c., secondo il quale sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dellinadempimento. In particolare, il ricorrente rileva come ai fini della quantificazione del lucro cessante debba essere considerato il particolare uso che del bene avrebbe fatto lacquirente, tenuto conto delle sue qualità imprenditoriali e negoziali, in generale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso sul presupposto che ai fini del risarcimento rilevino solo le caratteristiche oggettive e le qualità dellimmobile non consegnato; la quantificazione del danno, quindi, deve rimanere nei limiti del valore del bene. Inoltre, la sentenza in commento si pone nel solco dellorientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la domanda di restituzione non è implicita nella domanda di risoluzione del contratto. Ne consegue che per ottenere la restituzione del prezzo pagato, lacquirente deve formulare apposita domanda, entro i normali termini processuali.