Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso promosso da un soggetto vittima di un incidente stradale e, al momento dellinfortunio, disoccupato. Questultimo impugna la pronuncia con la quale la Corte dAppello aveva ritenuto che i postumi, residuati a carico del ricorrente, non fossero tali da configurare un danno da lucro cessante, per riduzione della capacità lavorativa specifica. Il ricorrente, infatti, era disoccupato, sicché non aveva fornito la prova di una effettiva riduzione della capacità lavorativa, conseguente allinfortunio. Secondo il giudice di legittimità, ai fini del risarcimento del danno da lucro cessante, non rileva il mancato svolgimento, allepoca dellinfortunio, di unattività lavorativa, quindi, la mancanza di un reddito. Il giudice, infatti, è tenuto ad un giudizio prognostico sullidoneità delle lesioni ad incidere sulla futura capacità lavorativa del soggetto leso e, di conseguenza, sulla futura capacità di produrre reddito.