Nella fattispecie, un coniuge in regime di comunione legale dei beni prometteva in vendita ad un terzo un bene immobile facente parte della comunione stessa. Alla stipulazione del contratto, però, non aveva preso parte laltro coniuge. Ritenendo che la mancata sottoscrizione del contratto anche da parte dellaltro coniuge pregiudicasse la validità del contratto stesso, il terzo promissario acquirente richiedeva la stipula del contratto. Stante lopposizione del coniuge che aveva sottoscritto il primo contratto, il terzo lo conveniva in giudizio, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte dAppello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che quel contratto preliminare di compravendita fosse pienamente efficace nei confronti dei terzi. La Corte di Cassazione conferma la decisione di secondo grado, ritenendo che ciascun coniuge in regime di comunione legale dei beni vanti un diritto di disporre dellintero bene comune. Nel caso in cui, tuttavia, allatto di disposizione non partecipi, mediante il proprio consenso, anche laltro coniuge, questi ha il diritto di ottenere lannullamento dellatto di disposizione. La motivazione della Corte si fonda sul contenuto dellart. 184 c.c., secondo il quale gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dellaltro coniuge e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili [ ].