Nel caso di specie, un condomino si era rivolto al Giudice per ottenere la condanna dellamministratore condominiale alla consegna delle copie fotostatiche di alcune fatture relative a spese sostenute dallamministratore nel corso della gestione. Lamministratore, costituendosi, aveva fondato la propria linea difensiva sul presupposto che, essendo le fatture relative a bilanci pregressi, regolarmente approvati dallassemblea condominiale, il condomino fosse decaduto dal diritto di prenderne visione. Il giudice di primo grado rigettava la domanda proposta dallattore e la Corte dAppello ne confermava la decisione. La Corte di Cassazione, con una sentenza che si colloca al di fuori del prevalente orientamento della giurisprudenza sul punto, riforma le pronunce di primo e di secondo grado. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, il rapporto intercorrente tra i singoli condomini e lamministratore sia analogo al rapporto di mandato con rappresentanza. Ne consegue che i condomini sono titolari dei poteri di vigilanza e di controllo sulla gestione del mandatario, previsti dal contratto di mandato. Non vi è, quindi, motivo per impedire ai condomini di esercitare la vigilanza ed il controllo sullattività di gestione svolta dallamministratore.