Lart.2 del d.lgs. n. 546/1992 individuava tassativamente i tributi devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Residuava, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario per tutele controversie relative ai tributi non specificamente attribuiti alla competenza del giudice tributario. Lart. 12 della legge n. 448/2001 ha superato tale limitazione, modificando lart. 2 citato, che oggi statuisce che: appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Con riferimento alle sanzioni amministrative, lAgenzia delle Entrate ha precisato che le sanzioni impugnabili presso le Commissioni tributarie debbano comunque risultare connesse con violazioni di disposizioni riconducibili allordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi. LAgenzia ha, altresì, indicato, in via esemplificativa, alcuni tributi devoluti alla giurisdizione del giudice tributario: limposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative, le tasse sui contratti di borsa, le tasse automobilistiche e il canone di abbonamento alla televisione.