Con la sentenza n. 353/2002, la Corte di Cassazione penale, sez. I, ha disatteso linterpretazione del giudice di merito, secondo il quale il mero superamento dei livelli massimi di tollerabilità delle immissioni elettromagnetiche, previsti dalla legge, integra gli estremi della contravvenzione di cui allart. 674 c.p. Secondo la Suprema Corte, infatti, la condotta punita dallart. 674 c.p. [ ] è strutturalmente diversa dal generare campi elettromagnetici[ ]. Lart. 674 c.p., infatti, punisce chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito [ ] cose atte a offendere, o imbrattare o molestare persone, ovvero [ ] provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti [ ]. Inoltre, la Corte rileva come nella nozione di cose non possano essere ricondotte le onde elettromagnetiche e come, ai fini della sussistenza del reato, sia [ ] pur sempre necessaria la prova concreta delleffettiva idoneità delle onde a ledere o a infastidire le persone o a produrre nocumento certo per la salute di esse; prova che non è stata fornita in considerazione anche dellincertezza espressa dal mondo scientifico. Con la sentenza n. 391/2002, la Corte si è pronunciata in modo opposto, ritenendo che [ ] il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile allipotesi contravvenzionale prevista dallart. 674 c.p., di guisa che il concreto pericolo di nocività delle immissioni deve ritenersi sussistente per il solo fatto che sono stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia.