Nel giugno del 1995 il Ministero della salute aveva stabilito, con regolamento, le caratteristiche di aree e attrezzature per il commercio di generi alimentari in aree pubbliche, quali strade, piazze, ecc. Il regolamento stabiliva, altresì, i termini entro i quali gli operatori avrebbero dovuto conformare le attrezzature alle previsioni ivi contenute, pena la cessazione dellattività per il mancato rispetto delle regole sanitarie. Le difficoltà incontrate per ladeguamento delle attrezzature hanno determinato il continuo differimento dei termini previsti dal regolamento del 1995. Lordinanza del 3 aprile u.s. offre una nuova definizione di banco temporaneo, quale insieme delle attrezzature di esposizione eventualmente dotato di sistema di trazione o autotrazione, e ne indica le dotazioni necessarie. Non solo sarà possibile la vendita di prodotti della pesca, cotti o preparati e di altri generi deperibili confezionati, ma anche la preparazione e la cottura, sullo stesso banco temporaneo, di preparati di carne e di prodotti della pesca. Dette preparazioni, comunque, saranno consentite solo in occasione di sagre, fiere ed altre manifestazioni simili.