Nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, una impresa partecipante ad una gara di appalto e risultante aggiudicataria dellappalto stesso, ne era rimasta esclusa in seguito alla tardiva trasmissione dei documenti richiesti dalla amministrazione comunale. Il termine perentorio, entro il quale tale trasmissione doveva avvenire, era stato comunicato dalla stessa amministrazione comunale allimpresa aggiudicataria tramite fax. Appellando la decisione di primo grado, limpresa ricorrente ha rilevato linidoneità del mezzo di comunicazione utilizzato. Il Consiglio di Stato ha affermato, rigettando lappello promosso, che il fax costituisce [ ] strumento idoneo a garantire leffettività della comunicazione [ ] ed ha aggiunto che lidoneità di tale trasmissione è attestata dallart. 38, comma 1, del D.P.R. n. 445/2001. Questultimo afferma che, nellambito della fase istruttoria dei procedimenti amministrativi, i privati possono trasmettere alla amministrazione pubblica documenti mediante fax, nonché istanze e dichiarazioni sostitutive. Secondo il Consiglio di Stato tale disposizione deve essere interpretata estensivamente, fino ad ammettere lidoneità del fax quale strumento di trasmissione di atti da parte della P.A. verso i cittadini.