Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha applicato rigorosamente lart. 77, comma 7, del regolamento del Codice della strada, contenente le norme generali relative ai segnali stradali e alle loro caratteristiche. Larticolo citato prescrive che il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco e che su di esso devono essere indicati lamministrazione o lente proprietari della strada, il marchio della ditta che lo ha fabbricato, nonché gli estremi dellordinanza della pubblica amministrazione che ha prescritto lapposizione del segnale stesso. Il Giudice di Pace ha motivato la sua decisione affermando che il cartello è una fattispecie complessa composta da due elementi: il provvedimento dellAutorità che lo ha emesso e la pubblicazione dello stesso. Ne consegue che soltanto mediante lindicazione dellordinanza sul cartello lautomobilista ha diretta e immediata conoscenza della norma violata.