Il provvedimento del Tribunale di Milano si pone in netto contrasto con lorientamento seguito dal Garante della privacy in materia: secondo questultimo, infatti, la posta elettronica deve essere assimilato alla posta cartacea e godere, pertanto, del medesimo grado di tutela. Nella fattispecie, lindirizzo di posta elettronica era formato nei seguenti termini: nomecognome(del lavoratore)@ datoredilavoro.it. Il Giudice ha ritenuto che tali indirizzi di posta elettronica siano equiparati ai normali strumenti di lavoro della società, in uso ai dipendenti per lo svolgimento dellattività lavorativa, e che costituiscano beni aziendali, nella titolarità esclusiva del datore di lavoro. Lordinanza ha escluso, quindi, la rilevanza, nel caso di specie, della legge sulla privacy.