La Court of appeal inglese si rivolgeva alla Corte di Giustizia Ue per avere una interpretazione autentica della Direttiva europea in materia di marchi dimpresa. La questione controversa riguardava la capacità distintiva, quale marchio dimpresa registrato, della parte superiore del rasoio, creato nel 1966 dalla Philips. La Remington, impresa concorrente della Philips, nel frattempo aveva iniziato a commercializzare un rasoio con una configurazione simile a quella utilizzata dalla concorrente. Fu proprio questultima a chiamare in causa la Remington, per violazione del diritto di marchio, la quale, a sua volta, chiese lannullamento del marchio registrato dalla Philips, sostenendo che il segno oggetto del marchio non aveva capacità distintiva. La Corte di Giustizia, interpellata, ha affermato che non ha capacità distintiva il marchio descrittivo e quello contenente parole di uso comune. Ha, altresì, precisato che tale regola può essere attenuata dalluso che di un segno è stato fatto, tale da attribuirgli un carattere distintivo, di cui in origine non era dotato. In particolare, la Corte ha precisato che non può essere incorporato in un marchio una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica. Lo scopo di tale divieto consiste nel garantire, alle imprese concorrenti, la possibilità di commercializzare un prodotto che incorpori quella particolare funzione tecnica.