Lart. 148 c.c. stabilisce che i coniugi devono adempiere lobbligazione di mantenere, istruire ed educare la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità lavorative. Qualora i genitori non dispongano di mezzi sufficienti per adempiere tale obbligazione, nasce, in capo agli altri ascendenti legittimi o naturali, lobbligo di fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. La Corte ha statuito che i commi 2 e seguenti dellart. 148 c.c. [ ] apprestano un efficace rimedio allipotesi di inadempimento, consentendo che attraverso lagile strumento del decreto, adottato con laudizione dellinadempiente e sulla base di informazioni, si ottenga il risultato del versamento diretto di una quota dei redditi dellobbligato al coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, listruzione e leducazione della prole [ ]. Secondo la Corte, comunque, linadempimento del terzo allordine del giudice di distogliere somme che deve allobbligato, al fine di destinarle al minore, non costituisce presupposto per liscrizione di ipoteca giudiziale nei suoi confronti. Infatti, [ ] lestraneità del terzo, destinatario unicamente dellordine di distrazione delle somme, [ ] e la totale estraneità di esso al medesimo procedimento, [ ] comporta la logica conseguenza che il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo alliscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo [ ].